La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n.221).

I REQUISITI PER ESSERE QUALIFICATI COME START-UP INNOVATIVA

Una società di capitali per essere qualificata come start-up innovativa deve essere in possesso di una serie di requisiti, ovvero:

  • costituzione e svolgimento di attività d’impresa da non più di 60 mesi;
  • residenza in Italia o in Stato UE o SEE, purché con sede produttiva o filiale in Italia;
  • totale del valore della produzione annua non superiore a € 5.000.000,00 a partire dal secondo anno di attività;
  • non distribuzione di utili;
  • oggetto sociale esclusivo o prevalente consistente nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • costituzione non derivante da fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • possesso di almeno uno degli ulteriori requisiti previsti, quali, in estrema sintesi:
  1. ammontare delle spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori a un determinato parametro;
  2. impiego di personale altamente qualificato nelle proporzioni indicate;
  3. titolarità di almeno una privativa industriale in campi innovativi.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti avviene tramite autocertificazione da parte del legale rappresentante.

LE AGEVOLAZIONI RISERVATE ALLE START-UP INNOVATIVE

La presenza dei suddetti requisiti è indispensabile ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale dedicata alle start-up innovative del registro delle imprese, potendo fruire, così, delle relative agevolazioni per la durata massima di anni 5 dalla costituzione.

I vantaggi principali per le società iscritte nella sezione speciale dedicata alle start-up innovative:

Abbattimento degli oneri per l’avvio d’impresa

Le startup innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di startup innovativa e dura, comunque, non oltre il quinto anno di iscrizione.

Deroghe alla disciplina societaria ordinaria

Per le startup innovative costituite sotto forma di S.p.A. e S.r.l., nel caso in cui le perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo).

In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.

Per le startup innovativa costituita in forma di S.r.l.:

  • l’atto costitutivo può creare categorie di quote dotate di particolari diritti, come categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione;
  • in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, primo comma, c.c., le quote di partecipazione in tali società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali;
  • il divieto di operazioni sulle partecipazioni sociali stabilito dall’articolo 2474 c.c. non trova applicazione se l’operazione è compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Remunerazione del personale e degli amministratori attraverso strumenti di partecipazione al capitale (D.L. 179/2012, articolo 27)

Le startup innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. L’articolo 27 del D.L. n. 179/2012 dispone che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle startup innovative ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che gli strumenti finanziari o i diritti non siano riacquistati dalla startup innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla startup innovativa o dall’incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la startup innovativa o l’incubatore certificato.

Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di startup innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del TUIR (in sede di determinazione dei redditi e delle perdite), al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

Misure di remunerazione flessibile del personale nelle startup innovative (D.L. 179/2012, articolo 28, comma 7)

La retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Incentivi fiscali per gli investitori in equity (D.L. 179/2012, articolo 29)

L’articolo 29 del D.L. n. 179/2019 e ss. mod. e int. (Legge n. 232/2016, articolo 1, commi 66 e ss.), ricompensa gli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche, La sua configurazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 (Legge n. 232/2016, Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma 66), prevede quanto segue: per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. A partire dall’anno 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.

Raccolta di capitali tramite equity crowdfunding (D.L. n. 179/2012, articolo 30, commi 1-6)

L’articolo 30, commi 1-5 del D.L. n. 179/2012 ha disciplinato (con una novella al D.Lgs. n. 58/1998) l’istituzione del portale per la raccolta di capitali per le startup innovative. Si tratta di una piattaforma online che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle startup innovative, comprese le startup a vocazione sociale. Come evidenzia il MISE, l’equity crowdfunding, inizialmente previsto per le sole startup innovative, è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative (2015) e poi, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane.

Sostegno all’internazionalizzazione delle startup (D.L. n. 179/2012, articolo 30, commi 7-8)

L’Agenzia ICE fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia alle startup innovative, le quali rientrano tra le imprese destinatarie dei servizi di assistenza e consulenza della medesima Agenzia. L’ICE provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le startup innovative, tenendo conto dell’attinenza delle loro attività all’oggetto della manifestazione. L’Agenzia sviluppa iniziative per favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa (D.L. n. 179/2012, articolo 31)

Le startup sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Come rileva il MISE, le startup innovative sono dunque annoverate tra i cd. soggetti “non fallibili”, allo scopo di consentire loro l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizzazione a livello culturale. In maniera correlata, inoltre, decorsi 12 mesi dall’apertura della liquidazione, l’accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della stessa è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di vigilanza.

Ulteriori disposizioni speciali in materia di lavoro

Le startup innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal D.Lgs 81/2015, così come emendato dal d.l. 87/2018. La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Tuttavia, all’interno del citato arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale (art. 21). Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi (art. 23). Ai sensi del D.Lgs. 81/2015, entrambe le misure citate si 5 applicano per un massimo di 4 anni (e non 5, come le agevolazioni di cui al d.l. 179/2012), calcolati a partire dalla data di costituzione della startup innovativa.