Il “precettore” è il soggetto a cui l’allievo è affidato, con carattere continuativo e non meramente saltuario, per ragioni di educazione e di istruzione. Affinché si configuri una responsabilità a carico del precettore, è pertanto necessario che il rapporto di affidamento abbia carattere continuativo.
Ai sensi dell’art. 2048 co. 2 c.c. “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Cosa accadrebbe se un alunno, minorenne, durante l’orario scolastico si facesse male o si auto provocasse un danno? Su chi incombe la responsabilità e l’obbligo di vigilanza?
Nell’ipotesi di danno autocagionato dall’allievo occorre far riferimento ai principi generali della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Tra insegnante e allievo si instaura, infatti, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire e educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza onde evitare che l’allievo possa procurare a sé stesso un pregiudizio.
Configurandosi un’ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale, in ordine all’onere probatorio nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, l’attore, ovvero l’alunno danneggiato, dovrà soltanto provare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile, ovvero fornire la prova positiva dell’avvenuto adempimento (Tribunale di Caltanissetta, 6 febbraio 2019, n. 63; Cass. 3 marzo 2010, n. 5067).
L’onere di fornire la prova liberatoria che incombe sull’insegnante o precettore, dovrà, inoltre, essere commisurata in relazione anche all’esercizio concreto di una vigilanza adeguata all’età e al normale grado di comportamento dei minori loro affidati
Il Giudice, infatti, nel pronunciarsi sulla responsabilità del convenuto istituto scolastico derivante dall’inadempimento alla obbligazione di vigilanza gravante sugli insegnanti, dovrà tener conto dell’età della vittima e del contesto in cui è avvenuto il fatto. Tanto più la vittima è di tenera età e il contesto potenzialmente pericoloso (quale ad esempio l’attività ricreativa), tanto il controllo dovrà essere più incisivo.
Al fine di valutare la responsabilità dei precettori e degli insegnanti nei confronti dei propri allievi occorre, infatti, prestare particolare attenzione anche al livello di maturità e consapevolezza del minore. Infatti, se da un lato la tenera età di un allievo richiede un controllo più incisivo, dall’altro nel caso di un allievo in età adolescenziale potrebbe emergere un’eventuale, concorrente responsabilità dei genitori per non aver dotato il ragazzo di quegli elementi di discernimento utili per distinguere ciò che è lecito da ciò che non lo è. In quest’ottica di giudizio deve essere valutata la responsabilità del personale scolastico, al quale non può essere di certo addossata per intero la responsabilità del percorso educativo dell’allievo.
Dott.ssa Giulia Camerucci