Una recente sentenza consolida l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di usura e contratti bancari.

Il Tribunale di Ivrea con la sentenza n. 1101/2019 ha infatti stabilito che per la determinazione del tasso usurario devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il finanziamento, così come previsto dall’articolo 644 comma 4 cod. pen, essendo sufficiente a tal fine che le stesse siano collegate alla concessione del credito.

Nel caso preso in esame dal Tribunale di Ivrea il mutuatario sosteneva che anche il costo della polizza assicurativa obbligatoria sulla vita, stipulata contestualmente al contratto di finanziamento con cessione del quinto, fosse da considerare ai fini del calcolo del TAEG, poiché collegata a quest’ultimo contratto, con il conseguente superamento del tasso soglia.

Il Tribunale ha avallato quanto sostenuto dal ricorrente e determinato, in ossequio all’articolo 1815 comma 2 del codice civile, la sanzione della nullità degli interessi e, quindi, la gratuità del contratto stesso.

La sentenza in esame nel motivare la propria decisione richiama inoltre i principi enucleati da ultimo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. sentenza n. 22458 del 24.9.2018) secondo la quale: (…) “La decisione in esame si fonda sul principio che la determinazione del tasso, ai fini rilevanti nel giudizio, “deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

Anche il Tribunale di Torino con sentenza 2000 del 18.4.2019 ha condivisibilmente affermato claris verbis che “il costo dell’assicurazione deve essere incluso nel calcolo del TEG”.