La relazione medico-paziente è un pilastro fondamentale della pratica medica, e al suo cuore giace un elemento cruciale: il consenso informato, il quale rappresenta la principale espressione del diritto di autodeterminazione del paziente. Questo concetto va oltre una firma su un modulo e si estende a un processo più profondo, caratterizzato dalla completezza delle informazioni, dalla consapevolezza del paziente e da una comprensione approfondita delle decisioni che devono essere prese per la propria salute.
Più in particolare, il consenso informato costituisce un vero e proprio diritto della persona che trova il proprio fondamento nei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 13 e 32, comma 2, i quali, nel sancire l’inviolabilità della libertà personale (intesa anche quale piena facoltà del singolo di salvaguardare la propria salute ed integrità fisica) e la circostanza secondo cui nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanzionatorio se non per disposizione di legge, sottolineano indirettamente l’importanza di garantire ai singoli di esser messi nella condizione di potere scegliere liberamente e consapevolmente.
Il termine «consenso informato» consiste proprio nella possibilità di garantire a ciascun individuo di scegliere e decidere, nel rispetto della propria libertà psicofisica, a quali cure sottoporsi; così da vincolare, successivamente, l’operato dell’esercente la professione sanitaria.
E ciò si realizza – come è possibile desumere dal nome stesso dell’istituto in esame – attraverso una vera e propria «informazione» che il medico è tenuto a fornire al paziente in modo che la volontà di quest’ultimo si possa formare e manifestare consapevolmente.
Il medico, difatti, è obbligato, prima di qualsivoglia trattamento terapeutico e/o intervento chirurgico, a rendere note al paziente in modo chiaro, puntuale ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili in ordine alle terapie che si prospettano eseguibili sulla base del caso specifico, oltre che le modalità di esecuzioni e le eventuali conseguenze (positive e negative, frequenti ed infrequenti) che potrebbero sorgere da quell’esecuzione (sul punto, v. Cass. Civ., sez. III, 11 dicembre 2013, n. 27751; Cass. Civ., sez. III, 11 dicembre 2013, n. 27751).
Nel fornire tali informazioni, è necessario – come sottolinea il Comitato Nazionale di Bioetica – che l’esercente la professione sanitaria tenga conto dell’età del paziente, della cultura dallo stesso manifestata, del relativo stato psico-fisico e della sua capacità di comprensione; ciò al fine ultimo che ciascuna informazione fornita sia concretamente e realmente adatta a quella determinata situazione specifica.
Ne consegue, quindi, che ove il medico non adempia a tale obbligo e, dunque, in assenza del consenso informato, la scelta terapeutica non può in alcun modo considerarsi lecita e legittima, proprio in virtù della privazione al singolo del proprio diritto di autodeterminazione e di scelta e/o decisione; ciò, anche quando quella scelta è eseguita nel solo ed unico interesse del paziente.
Quanto ai requisiti propri del consenso informato, indispensabili ai fini della sua validità e legittimità, è pacifico ritenere che il medesimo deve essere personale, ossia manifestato direttamente dal paziente ad eccezione delle ipotesi di soggetti che non possono ex se validamente prestarlo (basti pensare al minore di età), consapevole, cioè frutto di una chiara e precisa informazione ricevuta, libero, cioè privo di qualsivoglia tipologia di condizionamento altrui, specifico, ossia relativo a quella determinata cura terapeutica, recettizio, dovendo esser ricevuto dal medico che poi dovrà svolgere quel trattamento e/o intervento, nonché, infine, esplicito, attuale e sempre revocabile.
Solo, quindi, in presenza di un consenso informato caratterizzato dai suddetti requisiti è possibile garantire al paziente l’esercizio dei propri diritti costituzionali, la cui eventuale privazione e violazione determina chiaramente un diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti per non averlo prestato ovvero per non avere avuto una più puntuale informazione, che se ricevuta avrebbe verosimilmente determinato una scelta diversa.
Informato: Illuminare il Cammino della Decisione
Il consenso informato è il primo gradino verso un coinvolgimento attivo del paziente nel proprio percorso di cura. È il diritto del paziente di essere debitamente informato riguardo alla propria condizione medica, alle opzioni di trattamento disponibili e ai potenziali rischi e benefici associati a ciascuna opzione.
I professionisti sanitari hanno la responsabilità di comunicare queste informazioni in modo chiaro e comprensibile, evitando il linguaggio eccessivamente tecnico che potrebbe confondere il paziente. Questo processo richiede tempo e pazienza da entrambe le parti, ma è essenziale per garantire che il paziente sia in grado di prendere decisioni basate sulla conoscenza e sulla comprensione.
Consapevole: L’Empowerment del Paziente
La consapevolezza del paziente va oltre la mera comprensione delle informazioni; implica che il paziente sia consapevole delle proprie condizioni, delle opzioni di trattamento e delle possibili conseguenze delle decisioni che prende. Questo coinvolgimento attivo nel proprio processo di cura promuove un senso di empowerment, consentendo al paziente di diventare un partner attivo nella gestione della propria salute.
La consapevolezza non riguarda solo la comprensione delle opzioni di trattamento, ma anche l’espressione dei desideri, delle preferenze e delle preoccupazioni del paziente. Una comunicazione aperta e onesta tra il medico e il paziente è essenziale per garantire che le decisioni siano in sintonia con i valori e gli obiettivi del paziente.
Completo: Oltre la Firma su un Foglio di Carta
Il consenso completo va oltre la superficialità di una firma su un modulo. Implica che il paziente abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni informate e consapevoli. Questo include la comprensione dei rischi e benefici delle opzioni di trattamento, la conoscenza delle alternative disponibili e la consapevolezza delle implicazioni a breve e lungo termine delle decisioni prese.
Il paziente deve sentirsi libero di porre domande, esprimere preoccupazioni e cercare ulteriori chiarimenti senza timore di giudizio. Solo attraverso una comunicazione aperta e trasparente può emergere un consenso completo che rispecchia veramente la volontà e le esigenze del paziente.
Conclusioni: Promuovere una Relazione Medico-Paziente Basata sulla Fiducia
Il consenso del paziente è un processo dinamico che va al di là di una firma formale. È un impegno reciproco tra il medico e il paziente per garantire che le decisioni di cura siano informate, consapevoli e complete. Questa pratica non solo rispetta l’autonomia del paziente, ma promuove anche una relazione medico-paziente basata sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla collaborazione.
Nel mondo sempre più complesso della medicina moderna, l’importanza del consenso del paziente diventa sempre più evidente. Solo attraverso un coinvolgimento attivo e una comunicazione aperta possiamo sperare di costruire un sistema sanitario che metta al centro il benessere e le scelte dei singoli pazienti.
Come, difatti, statuisce espressamente la Corte Costituzionale, il consenso informato altro non è che «…condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario…» e trova fondamento «…nell’autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo…» (Corte Cost., 09 febbraio 2023, n. 14; in tal senso, si veda anche Cass. Civ., sez. III, ord. 15 maggio 2018, n. 11749, a parer della quale «…l’obbligo del sanitario di acquisire il consenso informato del paziente costituisce legittimazione e fondamento del trattamento…»).
In conclusione, il consenso informato, come sopra descritto, rappresenta senza dubbio condizione essenziale ed imprescindibile ai fini della legittimità del trattamento terapeutico eseguito. L’unica eccezione è, difatti, rappresentata dalla stessa legge, ogni qual volta per espressa previsione della medesima il legislatore consenta di prescindere dal consenso informato; circostanza quest’ultima rappresentata dalla generale ipotesi del c.d. trattamento sanitario obbligatorio, ossia da quell’evento terapeutico straordinario, espressamente previsto dalla legge e finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente, che può esser disposto allorquando, dinnanzi ad alterazioni psichiche tali da rendere necessaria la predisposizione di interventi urgenti, non è possibile adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere ed il paziente rifiuti le scelte terapeutiche proposte (Cass. Civ., sez. III, ord. 11 gennaio 2023, n. 509).