La possibilità di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia non è condizionata necessariamente al previo superamento delle prove di ammissione, prescritte per l’immatricolazione al primo anno di corso.
Quanto sopra, in presenza di posti disponibili e previo riconoscimento di un diverso percorso universitario, compiuto all’estero (come ormai espressamente riconosciuto da Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2015, n. 1 e successiva giurisprudenza consolidata), o presso altre facoltà italiane.
Sarebbe infatti illogico pretendere il superamento del test, predisposto per l’immatricolazione al primo anno, anche nei confronti di chi abbia già dimostrato le proprie attitudini in un corso di laurea affine;
Le Università, nel valutare le istanze presentante per immatricolarsi agli anni successivi al primo, devono valutare il curriculum studiorum dello studente.
Sul punto si è espresso recentemente il TAR Lazio il quale ha ancora una volta affermato che “Solo per il primo accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia appare ragionevole un accertamento della predisposizione agli studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistema può richiedersi soltanto una valutazione dell’impegno complessivo di apprendimento, come dimostrato dall’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute; per il trasferimento, sia in ambito nazionale che con provenienza da università straniere, l’ammissione agli studi universitari si pone come requisito pregresso, divenuto irrilevante in quanto superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario”. (Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Sezione 3, Sentenza del 3 aprile 2020, n. 3757)