Con il termine “bullismo” si intende una forma di oppressione psicologica e fisica, continuata o ripetuta nel tempo, perpetuata da una persona o gruppo di persone nei confronti di una persona percepita come più debole.

Il bullismo è caratterizzato da alcuni fattori come: la ripetitività nel tempo del comportamento oppressivo; un’asimmetria di potere, bullo forte – vittima debole; l’intenzione del bullo nel voler fare del male e la tendenza all’isolamento della vittima.

Gli attori del bullismo rientrano in tre categorie:

1) BULLI, coloro che mettono in atto le prevaricazioni e generalmente stabiliscono rapporti interpersonali improntati sulla prevaricazione;

2) VITTIME, coloro che subiscono le prepotenze. Sono generalmente soggetti caratterizzatida scarsa autostima o con un’opinione di sé negativa, molto sensibili o ansiosi che tendono a chiudersi in sé stessi e per questo tendono non a reagire;

3) SPETTATORI, coloro che non prendono parte attivamente alle prepotenze ma vi assistono: talvolta agendo in modo da rinforzare il comportamento del bullo, a volte prendendo le parti della vittima difendendola, consolandola e cercando di far cessare le prepotenze; oppure rimanendo inermi ed indifferenti di fronte a casi di violenza.

In tema di risarcimento del danno morale è necessario valutare le conseguenze del comportamento oppressivo del bullo o dei bulli sulla vittima

A seguito della violenza subita la vittima, nel breve termine, potrebbe manifestare disagio mediante somatizzazioni o sintomatizzazioni (mal di pancia, ansia, incubi), problemi di concentrazione che possono incidere sul rendimento scolastico e scarsa autostima. Nel lungotermine invece, insieme alla depressione o all’ansia, aumento dell’ideazione suicidaria o connessi comportamenti autolesivi, possono essere provocati anche gravi danni alla sfera socioaffettiva.

Il 23 settembre del 2021 il Tribunale di Forlì ha accertato e dichiarato la responsabilità, ex art. 2043 c.c., di tre adolescenti per gli illeciti da questi commessi nei confronti di un compagno, condannandoli in solido tra loro, sebbene con una diversa gradazione delle responsabilità, al risarcimento del danno morale, che “si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore”, subito dalla vittima.

Il caso in esame al Tribunale di Forlì ha riguardato un episodio di violenza giovanile di cui è stato vittima un allora adolescente affetto da problemi psichici. Invitato dopo la scuola a casa di un amico per giocare ai videogiochi il ragazzo veniva percosso, minacciato ed intimidito pertutto il pomeriggio dal ragazzo ospitante ed altri due adolescenti. Al termine della violenza, con un coltello alla gola, fu minacciato di non raccontare a nessuno quanto successo; altrimenti lo avrebbero ucciso, dato fuoco alla sua casa e fatto del male a sua sorella.

Sotto vivido effetto della minaccia il ragazzo, rientrato a casa con lividi ed escoriazioni non raccontava niente ai genitori. Con il passare del tempo, tuttavia, il suo stato psicofisico andavasempre peggiorando evidenziando sempre più difficoltà comportamentali. Grazie alla confidenza fatta dal giovane alla sorella i genitori hanno potuto denunciare i fatti al Tribunale per i minorenni. Divenuto maggiorenne il ragazzo, al termine delle indagini preliminari in sede penale ed assunti i contenuti delle dichiarazioni rese in quella sede, conveniva i tre autori in sede civile per il risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico e morale).

Il Tribunale giunge alla condanna dei convenuti, innanzitutto, attraverso la relazione neuropsichiatrica, prodotta dall’attore e attestante il danno non patrimoniale di tipo psichico, edalla quale risultava che i racconti fatti dal ragazzo erano narrati “in maniera molto coerente”, ricostruita “con sufficiente precisione ed organizzazione” anche la scansione temporale degli eventi; rappresentato i fatti con “coerenza, precisione e logica ricostruttiva”. Inoltre, le risultanze peritali e le dichiarazioni rese dai convenuti in sede penale nel corso delle indagini preliminari, hanno persuaso senza ombra di dubbio che i fatti riportati dall’attore, come accaduti quel giorno, fossero provati.

Tutte prove, pertanto, rilevanti per dimostrare la responsabilità solidale risarcitoria dei convenuti secondo gli artt. 2043 c.c. (responsabilità oggettiva da fatto illecito), 2055 c.c. (responsabilità solidale) e 2059 c.c. (danno non patrimoniale).

Il giudizio si è concluso in favore della vittima, che “ha fornito elementi di prova in grado di rappresentare chiaramente la sussistenza di una grave sofferenza interiore”, ed alla quale è stato riconosciuto il danno morale di cui sono state chiamate a rispondere in solido le tre parti convenute, attribuendo l’onere di corrispondere il 50% del valore all’autore (il ragazzo ospitante) e il 25% per ciascuno degli altri due concorrenti.